(Testo unico imposte sui redditi-art. 327)
                              ART. 327 
                          Imposte rilevanti 
     (articolo 27 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Le imposte rilevanti di un'impresa comprendono: 
a) le imposte contabilizzate in bilancio  come  imposte  sul  reddito
relativamente alle sue componenti  reddituali  e  ai  suoi  profitti,
nonche' alle componenti reddituali e ai profitti di un'altra  impresa
imputati alla prima in virtu' della partecipazione in essa detenuta; 
b) le imposte sugli utili distribuiti, sulle distribuzioni presunte e
sugli oneri non inerenti,  prelevate  nell'ambito  di  un  regime  di
imposizione sull'utile distribuito; 
c) le imposte applicate in sostituzione delle  imposte  di  cui  alla
lettera a); 
d) le imposte applicate con riferimento al  valore  degli  utili  non
distribuiti e del patrimonio netto della  societa'  o  altra  entita'
nonche' quelle applicate su piu' componenti basate sul reddito e  sul
patrimonio netto. 
2. Sono escluse dalle imposte rilevanti di un'impresa: 
a)  l'imposta  minima  integrativa  e  l'imposta  minima  integrativa
equivalente dovuta da una controllante; 
b)  l'importo  dovuto  da  un'impresa  a  titolo  di  imposta  minima
nazionale e di imposta minima nazionale equivalente; 
c)  l'importo  dovuto  da  un'impresa  a  titolo  di  imposta  minima
suppletiva e di imposta minima suppletiva equivalente; 
d) l'imposta accreditabile non rilevante; 
e) le imposte pagate da una compagnia assicurativa con riferimento ai
rendimenti spettanti agli assicurati. 
3. Le imposte relative alle  plusvalenze  derivanti  da  cessioni  di
immobilizzazioni materiali locali prelevate  ai  sensi  dell'articolo
323, comma 9, nell'esercizio con riferimento  al  quale  la  relativa
opzione  e'  esercitata  non  concorrono  al  calcolo  delle  imposte
rilevanti.