ART. 328
Imposte rilevanti rettificate
(articolo 28 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Le imposte rilevanti rettificate di un'impresa in un dato
esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti che
hanno concorso a determinare l'utile o la perdita contabile netti
dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari:
a) all'importo netto delle variazioni in aumento e in diminuzione ai
sensi dei commi 2 e 3;
b) all'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate
e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 329;
c) all'importo degli incrementi o delle riduzioni delle imposte
rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto
delle altre componenti di conto economico complessivo, relative a
componenti positive o negative incluse nel reddito o perdita
rilevante e che concorrono alla base imponibile delle imposte
rilevanti secondo le regole fiscali locali.
2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative a un
esercizio sono pari alla somma:
a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o
perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo
della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente;
b) delle imposte anticipate relative alla perdita rilevante
utilizzate ai sensi dell'articolo 330, comma 2;
c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative a un
trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo a una
variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi del comma
3, lettera g);
d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione a un credito
di imposta rimborsabile qualificato che e' stato contabilizzato a
riduzione delle imposte rilevanti.
3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative a un
esercizio sono pari alla somma:
a) delle imposte correnti relative a componenti reddituali positive
che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai
sensi del capo III del presente titolo;
b) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione a un credito
di imposta rimborsabile non qualificato, a un credito d'imposta non
negoziabile che non e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte
correnti;
c) di ogni ammontare di imposte rilevanti rimborsate o riconosciute a
credito a favore di una impresa, diverso da un credito di imposta
rimborsabile qualificato e da un credito d'imposta negoziabile, che
non e' stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte
correnti;
d) di un importo pari a quello utilizzato per compensare imposte
rilevanti dovute nel periodo d'imposta che termina durante tale
esercizio, nonche' dell'importo ricevuto nel medesimo esercizio a
seguito di cessione del credito, in caso di un credito d'imposta non
negoziabile detenuto o ceduto dal primo beneficiario che non e' stato
contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti
dell'esercizio;
e) di un importo pari alla differenza tra il valore nominale del
credito e il prezzo di acquisto in caso di un credito d'imposta non
negoziabile detenuto da un titolare successivo che non e' stato
contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti
dell'esercizio. Tale importo rileva nella proporzione con cui il
credito d'imposta e' utilizzato per compensare imposte rilevanti di
cui all'articolo 327;
f) di un importo pari all'eventuale utile conseguito, in caso di
ulteriore cessione del credito non negoziabile da parte di un
titolare successivo che non e' stato contabilizzato in bilancio a
riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Nel caso in cui, il
titolare successivo realizzi una perdita in seguito a una cessione di
un credito non negoziabile questa concorre unicamente alla formazione
del reddito o perdita rilevante;
g) delle imposte correnti che sono relative a un trattamento fiscale
incerto;
h) delle imposte correnti il cui pagamento non e' dovuto entro il
terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio.
4. In nessun caso le imposte rilevanti possono essere considerate
piu' di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Se
e' stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 323, comma 13, non
si applica la variazione in diminuzione di cui al comma 3, lettera
a), in relazione alle imposte rilevanti riferite alle componenti
reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta.
5. Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi e' un reddito netto
rilevante e l'importo delle imposte rilevanti rettificate per tale
Paese e' negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti
rettificate attese, il valore assoluto della differenza tra le
imposte rilevanti rettificate e le imposte rilevanti rettificate
attese e' considerata una imposta integrativa addizionale dovuta per
l'esercizio. Tale imposta integrativa addizionale e' attribuita a
ciascuna impresa localizzata nel suddetto Paese conformemente
all'articolo 336, comma 3. L'importo dell'imposta rilevante
rettificata attesa e' pari alla perdita netta rilevante moltiplicata
per l'aliquota minima di imposta.
6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, un'impresa dichiarante
puo' decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma
5 sia memorizzato quale eccedenza negativa di imposte rilevanti
rettificate e che tale eccedenza sia riportata agli esercizi
successivi e utilizzata fino al suo esaurimento secondo quanto
previsto nel comma 7 ai fini del computo delle imposte rilevanti
rettificate. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale
di imprese non e' soggetto, nell'esercizio con riferimento al quale
e' effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte
rilevanti rettificate, all'imposta integrativa addizionale prevista
al comma 5.
7. L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai sensi dell'articolo
352, comma 2, con riferimento a un determinato Paese e ha validita'
annuale. Per tale Paese, una volta effettuata l'opzione per
l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha
l'eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate, tale eccedenza
deve essere utilizzata, fino a esaurimento della stessa, a riduzione
fino a concorrenza delle eventuali imposte rilevanti rettificate
positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per
quel Paese.
8. Ai fini del comma 7, nel caso in cui un gruppo multinazionale o
nazionale ceda una o piu' imprese localizzate in un Paese in
relazione al quale e' stata effettuata l'opzione di cui comma 6,
l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate rimane
attribuita al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo
residuo del suddetto riporto. Se residua una eccedenza negativa di
imposte rivelanti rettificate e il gruppo multinazionale o nazionale
non abbia piu' imprese localizzate nel Paese in relazione al quale e'
stata effettuata l'opzione di cui al comma 6 e in un esercizio
successivo ne acquisisca o ne costituisca delle altre nel medesimo
Paese, la predetta eccedenza negativa di imposte rivelanti
rettificate residua deve essere utilizzata per quel Paese, a partire
da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.