(Testo unico imposte sui redditi-art. 328)
                              ART. 328 
                    Imposte rilevanti rettificate 
     (articolo 28 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1.  Le  imposte  rilevanti  rettificate  di  un'impresa  in  un  dato
esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti  che
hanno concorso a determinare l'utile o  la  perdita  contabile  netti
dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari: 
a) all'importo netto delle variazioni in aumento e in diminuzione  ai
sensi dei commi 2 e 3; 
b) all'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate
e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 329; 
c) all'importo degli  incrementi  o  delle  riduzioni  delle  imposte
rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto  o  al  prospetto
delle altre componenti di conto  economico  complessivo,  relative  a
componenti  positive  o  negative  incluse  nel  reddito  o   perdita
rilevante  e  che  concorrono  alla  base  imponibile  delle  imposte
rilevanti secondo le regole fiscali locali. 
2. Le variazioni in aumento delle imposte  rilevanti  relative  a  un
esercizio sono pari alla somma: 
a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o
perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo
della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente; 
b)  delle  imposte  anticipate  relative   alla   perdita   rilevante
utilizzate ai sensi dell'articolo 330, comma 2; 
c) delle imposte rilevanti pagate  nell'esercizio  e  relative  a  un
trattamento fiscale incerto che in precedenza ha  dato  luogo  a  una
variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi del  comma
3, lettera g); 
d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione a un credito
di imposta rimborsabile qualificato che  e'  stato  contabilizzato  a
riduzione delle imposte rilevanti. 
3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative a un
esercizio sono pari alla somma: 
a) delle imposte correnti relative a componenti  reddituali  positive
che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai
sensi del capo III del presente titolo; 
b) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione a un credito
di imposta rimborsabile non qualificato, a un credito  d'imposta  non
negoziabile che non e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte
correnti; 
c) di ogni ammontare di imposte rilevanti rimborsate o riconosciute a
credito a favore di una impresa, diverso da  un  credito  di  imposta
rimborsabile qualificato e da un credito d'imposta  negoziabile,  che
non e' stato contabilizzato in bilancio  a  riduzione  delle  imposte
correnti; 
d) di un importo pari a  quello  utilizzato  per  compensare  imposte
rilevanti dovute nel  periodo  d'imposta  che  termina  durante  tale
esercizio, nonche' dell'importo ricevuto  nel  medesimo  esercizio  a
seguito di cessione del credito, in caso di un credito d'imposta  non
negoziabile detenuto o ceduto dal primo beneficiario che non e' stato
contabilizzato  in  bilancio  a  riduzione  delle  imposte   correnti
dell'esercizio; 
e) di un importo pari alla differenza  tra  il  valore  nominale  del
credito e il prezzo di acquisto in caso di un credito  d'imposta  non
negoziabile detenuto da un  titolare  successivo  che  non  e'  stato
contabilizzato  in  bilancio  a  riduzione  delle  imposte   correnti
dell'esercizio. Tale importo rileva  nella  proporzione  con  cui  il
credito d'imposta e' utilizzato per compensare imposte  rilevanti  di
cui all'articolo 327; 
f) di un importo pari all'eventuale  utile  conseguito,  in  caso  di
ulteriore cessione  del  credito  non  negoziabile  da  parte  di  un
titolare successivo che non e' stato  contabilizzato  in  bilancio  a
riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Nel caso in cui,  il
titolare successivo realizzi una perdita in seguito a una cessione di
un credito non negoziabile questa concorre unicamente alla formazione
del reddito o perdita rilevante; 
g) delle imposte correnti che sono relative a un trattamento  fiscale
incerto; 
h) delle imposte correnti il cui pagamento non  e'  dovuto  entro  il
terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio. 
4. In nessun caso le imposte  rilevanti  possono  essere  considerate
piu' di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e  3.  Se
e' stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 323, comma 13,  non
si applica la variazione in diminuzione di cui al  comma  3,  lettera
a), in relazione alle  imposte  rilevanti  riferite  alle  componenti
reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta. 
5. Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi e' un  reddito  netto
rilevante e l'importo delle imposte rilevanti  rettificate  per  tale
Paese e' negativo e inferiore  all'importo  delle  imposte  rilevanti
rettificate attese,  il  valore  assoluto  della  differenza  tra  le
imposte rilevanti rettificate  e  le  imposte  rilevanti  rettificate
attese e' considerata una imposta integrativa addizionale dovuta  per
l'esercizio. Tale imposta integrativa  addizionale  e'  attribuita  a
ciascuna  impresa  localizzata  nel  suddetto   Paese   conformemente
all'articolo  336,  comma   3.   L'importo   dell'imposta   rilevante
rettificata attesa e' pari alla perdita netta rilevante  moltiplicata
per l'aliquota minima di imposta. 
6. In deroga a quanto previsto nel comma  5,  un'impresa  dichiarante
puo' decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma
5 sia memorizzato  quale  eccedenza  negativa  di  imposte  rilevanti
rettificate  e  che  tale  eccedenza  sia  riportata  agli   esercizi
successivi e  utilizzata  fino  al  suo  esaurimento  secondo  quanto
previsto nel comma 7 ai fini  del  computo  delle  imposte  rilevanti
rettificate. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale
di imprese non e' soggetto, nell'esercizio con riferimento  al  quale
e' effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte
rilevanti rettificate, all'imposta integrativa  addizionale  prevista
al comma 5. 
7. L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai  sensi  dell'articolo
352, comma 2, con riferimento a un determinato Paese e  ha  validita'
annuale.  Per  tale  Paese,  una  volta  effettuata   l'opzione   per
l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha
l'eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate, tale eccedenza
deve essere utilizzata, fino a esaurimento della stessa, a  riduzione
fino a concorrenza  delle  eventuali  imposte  rilevanti  rettificate
positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate  per
quel Paese. 
8. Ai fini del comma 7, nel caso in cui un  gruppo  multinazionale  o
nazionale ceda  una  o  piu'  imprese  localizzate  in  un  Paese  in
relazione al quale e' stata effettuata  l'opzione  di  cui  comma  6,
l'eccedenza  negativa  di  imposte   rilevanti   rettificate   rimane
attribuita al gruppo  cedente  che  deve  tenere  memoria  del  saldo
residuo del suddetto riporto. Se residua una  eccedenza  negativa  di
imposte rivelanti rettificate e il gruppo multinazionale o  nazionale
non abbia piu' imprese localizzate nel Paese in relazione al quale e'
stata effettuata l'opzione di cui  al  comma  6  e  in  un  esercizio
successivo ne acquisisca o ne costituisca delle  altre  nel  medesimo
Paese,  la  predetta  eccedenza   negativa   di   imposte   rivelanti
rettificate residua deve essere utilizzata per quel Paese, a  partire
da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.