ART. 329
Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte
differite
(articolo 29 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «accantonamenti disconosciuti»: indica le variazioni delle imposte
anticipate e differite che hanno concorso a determinare l'utile o
perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa relative a un
trattamento fiscale incerto e alle distribuzioni da parte di
un'impresa del gruppo;
b) «accantonamenti irrilevanti»: indica ogni incremento delle imposte
differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta
contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si attende non avvenga
entro il termine indicato al comma 7 e con riferimento alle quali
l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell'articolo 352, comma 2,
per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni
delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio;
c) recupero delle imposte differite»: indica, per ogni esercizio,
l'ammontare delle imposte differite che:
1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio a esso precedente
concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle
variazioni delle imposte anticipate e differite;
2) si riferiscono a differenze temporanee che non si sono ancora
riversate e le cui corrispondenti imposte rilevanti non sono state
pagate entro l'esercizio;
3) non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle
imposte differite.
d) eccezioni al recupero delle imposte differite»: indica le imposte
differite relative:
1) a costi, ammortamenti accelerati o anticipati relativi a beni
tangibili o del relativo diritto d'uso;
2) al costo di concessioni pubbliche per l'uso di beni immobili o per
lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti
significativi in beni tangibili;
3) a spese di ricerca e sviluppo;
4) a costi di dismissione, di disinquinamento o di remissione in
pristino;
5) alla contabilizzazione secondo il criterio del fair value di utili
netti maturati ma non ancora realizzati a condizione che l'impresa
non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 323, comma 7;
6) a utili netti da conversione di voci in valuta estera;
7) a riserve tecniche assicurative nonche' ai costi di acquisizione
differiti pluriennali;
8) a plusvalenze relative alla cessione di immobilizzazioni materiali
ubicate nel Paese di localizzazione dell'impresa alienante i cui
proventi sono reinvestiti nell'acquisto di altre immobilizzazioni
materiali ivi ubicate;
9) a importi aggiuntivi contabilizzati in conseguenza di modifiche
dei principi contabili relativamente a uno o piu' dei punti da 1) a
8).
2. Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le
imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta
contabile di un'impresa e' pari o inferiore alla aliquota di
imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle
imposte anticipate e differite e' pari all'importo netto delle
stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Se
l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e
differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa
e' superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale
netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite e' pari
all'importo netto delle stesse ricalcolato avendo a riferimento
l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi dei
commi 3, 4, 5 e 6.
3. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite deve essere aumentato in misura pari:
a) all'importo pagato nel corso dell'esercizio relativo agli
accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti;
b) all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel corso
dell'esercizio.
4. Se in un esercizio le imposte anticipate relative a una perdita
non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti
contabili, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte
anticipate e differite deve essere comunque ridotto in misura pari
all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato
assumendone la sussistenza.
5. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite non include:
a) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite relative a componenti reddituali che non concorrono alla
formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dalle
disposizioni del capo III del presente titolo;
b) l'importo delle imposte anticipate e differite relative agli
accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti;
c) le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di imposte
anticipate contabilizzate per effetto di modifiche dei loro
presupposti di registrazione contabile;
d) l'importo relativo alle modifiche delle imposte anticipate e
differite conseguenti alla variazione dell'aliquota di imposizione
nominale;
e) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento e utilizzo
di crediti di imposta.
6. Se in un esercizio l'importo delle imposte anticipate
contabilizzato da un'impresa e' stato determinato applicando una
aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima
d'imposta e l'impresa e' in grado di dimostrare che tali imposte
anticipate sono attribuibili a una perdita rilevante, detto importo
puo' essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima
d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate e'
stato aumentato ai sensi del primo periodo, l'importo totale netto
delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere
ridotto in misura corrispondente.
7. Il recupero delle imposte differite relativo a un esercizio
comporta una riduzione di pari importo delle imposte rilevanti
relative al quinto esercizio a esso anteriore con la necessita' di
dover ricalcolare per tale esercizio l'aliquota di imposizione
effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa ai sensi
dell'articolo 336, comma 1.