(Testo unico imposte sui redditi-art. 329)
                              ART. 329 
Modifiche  ai  valori  delle  imposte  anticipate  e  delle   imposte
                              differite 
     (articolo 29 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «accantonamenti disconosciuti»: indica le variazioni delle imposte
anticipate e differite che hanno concorso  a  determinare  l'utile  o
perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa  relative  a  un
trattamento  fiscale  incerto  e  alle  distribuzioni  da  parte   di
un'impresa del gruppo; 
b) «accantonamenti irrilevanti»: indica ogni incremento delle imposte
differite che hanno concorso a determinare l'utile  o  perdita  netta
contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si  attende  non  avvenga
entro il termine indicato al comma 7 e  con  riferimento  alle  quali
l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell'articolo 352,  comma  2,
per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni
delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio; 
c) recupero delle imposte differite»:  indica,  per  ogni  esercizio,
l'ammontare delle imposte differite che: 
1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio a  esso  precedente
concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle
variazioni delle imposte anticipate e differite; 
2) si riferiscono a differenze temporanee  che  non  si  sono  ancora
riversate e le cui corrispondenti imposte rilevanti  non  sono  state
pagate entro l'esercizio; 
3) non ricadono nella categoria delle  eccezioni  al  recupero  delle
imposte differite. 
d) eccezioni al recupero delle imposte differite»: indica le  imposte
differite relative: 
1) a costi, ammortamenti accelerati  o  anticipati  relativi  a  beni
tangibili o del relativo diritto d'uso; 
2) al costo di concessioni pubbliche per l'uso di beni immobili o per
lo  sfruttamento  di  risorse  naturali  che  comporta   investimenti
significativi in beni tangibili; 
3) a spese di ricerca e sviluppo; 
4) a costi di dismissione, di  disinquinamento  o  di  remissione  in
pristino; 
5) alla contabilizzazione secondo il criterio del fair value di utili
netti maturati ma non ancora realizzati a  condizione  che  l'impresa
non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 323, comma 7; 
6) a utili netti da conversione di voci in valuta estera; 
7) a riserve tecniche assicurative nonche' ai costi  di  acquisizione
differiti pluriennali; 
8) a plusvalenze relative alla cessione di immobilizzazioni materiali
ubicate nel Paese di  localizzazione  dell'impresa  alienante  i  cui
proventi sono reinvestiti  nell'acquisto  di  altre  immobilizzazioni
materiali ivi ubicate; 
9) a importi aggiuntivi contabilizzati in  conseguenza  di  modifiche
dei principi contabili relativamente a uno o piu' dei punti da  1)  a
8). 
2. Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le
imposte anticipate e differite ai fini  dell'utile  o  perdita  netta
contabile  di  un'impresa  e'  pari  o  inferiore  alla  aliquota  di
imposizione minima, l'importo totale  netto  delle  variazioni  delle
imposte anticipate  e  differite  e'  pari  all'importo  netto  delle
stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3,  4,  5  e  6.  Se
l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate  e
differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di  un'impresa
e' superiore alla aliquota di imposizione  minima,  l'importo  totale
netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite  e'  pari
all'importo netto  delle  stesse  ricalcolato  avendo  a  riferimento
l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi  dei
commi 3, 4, 5 e 6. 
3. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite deve essere aumentato in misura pari: 
a)  all'importo  pagato  nel  corso  dell'esercizio   relativo   agli
accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti; 
b) all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel  corso
dell'esercizio. 
4. Se in un esercizio le imposte anticipate relative  a  una  perdita
non sono state contabilizzate in mancanza  dei  relativi  presupposti
contabili, l'importo totale  netto  delle  variazioni  delle  imposte
anticipate e differite deve essere comunque ridotto  in  misura  pari
all'importo  dell'imposte  anticipate  che  sarebbe  stato   rilevato
assumendone la sussistenza. 
5. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite non include: 
a) l'importo  netto  delle  variazioni  delle  imposte  anticipate  e
differite relative a componenti reddituali che  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  o  perdita   rilevante   ai   sensi   dalle
disposizioni del capo III del presente titolo; 
b) l'importo delle  imposte  anticipate  e  differite  relative  agli
accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti; 
c) le iscrizioni o  cancellazioni,  totali  o  parziali,  di  imposte
anticipate  contabilizzate  per  effetto  di   modifiche   dei   loro
presupposti di registrazione contabile; 
d) l'importo relativo  alle  modifiche  delle  imposte  anticipate  e
differite conseguenti alla variazione  dell'aliquota  di  imposizione
nominale; 
e) l'importo  netto  delle  variazioni  delle  imposte  anticipate  e
differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento e utilizzo
di crediti di imposta. 
6.  Se  in  un   esercizio   l'importo   delle   imposte   anticipate
contabilizzato da un'impresa  e'  stato  determinato  applicando  una
aliquota  di  imposizione  nominale  inferiore  all'aliquota   minima
d'imposta e l'impresa e' in grado  di  dimostrare  che  tali  imposte
anticipate sono attribuibili a una perdita rilevante,  detto  importo
puo' essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota  minima
d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate e'
stato aumentato ai sensi del primo periodo,  l'importo  totale  netto
delle variazioni delle imposte differite  e  anticipate  deve  essere
ridotto in misura corrispondente. 
7. Il recupero  delle  imposte  differite  relativo  a  un  esercizio
comporta una  riduzione  di  pari  importo  delle  imposte  rilevanti
relative al quinto esercizio a esso anteriore con  la  necessita'  di
dover  ricalcolare  per  tale  esercizio  l'aliquota  di  imposizione
effettiva  e  l'importo   dell'imposizione   integrativa   ai   sensi
dell'articolo 336, comma 1.