ART. 330
Scelta relativa alla perdita rilevante
(articolo 30 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. In alternativa a quanto previsto nell'articolo 329, un'impresa
dichiarante puo', con riferimento a un Paese, scegliere di
considerare l'imposta anticipata da perdita rilevante per ogni
esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante
in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata e' pari alla perdita
netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. La
scelta di cui al primo periodo non e' consentita con riferimento a un
Paese nel quale trova applicazione il regime di imposizione
sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 347.
2. L'imposta anticipata relativa a una perdita rilevante, determinata
ai sensi del comma 1 in un esercizio e' riportata negli esercizi
successivi e ridotta conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. In ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta anticipata da
perdita rilevante si riduce, fino alla sua concorrenza, in misura
pari all'importo del reddito netto rilevante del Paese moltiplicato
per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata
da perdita rilevante indicata nel primo periodo incrementa il valore
delle imposte rilevanti rettificate relative al medesimo esercizio.
4. Nell'esercizio con riferimento al quale la scelta di cui al comma
1 e' revocata, il valore iniziale del saldo dell'imposta anticipata
da una perdita rilevante si riduce a zero.
5. La scelta di cui al comma 1 puo' essere esercitata esclusivamente
nella prima comunicazione di cui all'articolo 351 relativa al gruppo
multinazionale o al gruppo nazionale che include il Paese per il
quale e' esercitata la scelta.
6. Se una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo di un
gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta di
cui al comma 1, il valore dell'imposta anticipata da perdita
rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita
rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 345, comma
3.