(Testo unico imposte sui redditi-art. 330)
                              ART. 330 
               Scelta relativa alla perdita rilevante 
     (articolo 30 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. In alternativa a quanto  previsto  nell'articolo  329,  un'impresa
dichiarante  puo',  con  riferimento  a  un   Paese,   scegliere   di
considerare  l'imposta  anticipata  da  perdita  rilevante  per  ogni
esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante
in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata e' pari alla  perdita
netta rilevante moltiplicata  per  l'aliquota  minima  d'imposta.  La
scelta di cui al primo periodo non e' consentita con riferimento a un
Paese  nel  quale  trova  applicazione  il  regime   di   imposizione
sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 347. 
2. L'imposta anticipata relativa a una perdita rilevante, determinata
ai sensi del comma 1 in un  esercizio  e'  riportata  negli  esercizi
successivi e ridotta conformemente a quanto previsto al comma 3. 
3. In ogni esercizio il saldo  iniziale  dell'imposta  anticipata  da
perdita rilevante si riduce, fino alla  sua  concorrenza,  in  misura
pari all'importo del reddito netto rilevante del  Paese  moltiplicato
per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata
da perdita rilevante indicata nel primo periodo incrementa il  valore
delle imposte rilevanti rettificate relative al medesimo esercizio. 
4. Nell'esercizio con riferimento al quale la scelta di cui al  comma
1 e' revocata, il valore iniziale del saldo  dell'imposta  anticipata
da una perdita rilevante si riduce a zero. 
5. La scelta di cui al comma 1 puo' essere esercitata  esclusivamente
nella prima comunicazione di cui all'articolo 351 relativa al  gruppo
multinazionale o al gruppo nazionale che  include  il  Paese  per  il
quale e' esercitata la scelta. 
6. Se una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo di un
gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta  di
cui  al  comma  1,  il  valore  dell'imposta  anticipata  da  perdita
rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita
rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 345, comma
3.