(Testo unico imposte sui redditi-art. 331)
                              ART. 331 
 Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entita' 
     (articolo 31 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel  bilancio  di
un'impresa relative al reddito o perdita  rilevante  di  una  stabile
organizzazione sono imputate a quest'ultima. 
2. All'impresa  proprietaria  e'  allocato  l'importo  delle  imposte
rilevanti contabilizzate nel  bilancio  di  una  entita'  fiscalmente
trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita  rilevante
di  quest'ultima   imputato   all'impresa   proprietaria   ai   sensi
dell'articolo 326, comma 4. 
3. Le imposte rilevanti contabilizzate  nel  bilancio  di  un'impresa
relative  alla  quota  del  reddito  rilevante  di  una  sua  impresa
controllata, attribuita in base a un regime  fiscale  sulle  societa'
controllate estere, sono allocate all'impresa controllata. 
4. Le imposte rilevanti contabilizzate  nel  bilancio  di  un'impresa
proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante,  a  questa
attribuito, di  un'altra  impresa  che  e'  un'entita'  ibrida,  sono
allocate alla entita' ibrida. Per entita' ibrida si intende l'entita'
che non e' considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese  in  cui
la stessa e' localizzata mentre e' considerata tale, e  nella  misura
in cui e' considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria. 
5. Le imposte rilevanti contabilizzate  nel  bilancio  di  un'impresa
proprietaria diretta con riferimento agli utili a essa distribuiti da
un'altra impresa sono allocate a quest'ultima.  La  disposizione  del
primo periodo si applica anche alle imposte rilevanti  riferite  alle
remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in  virtu'  di  una
partecipazione  in  un'altra  impresa  e   tale   partecipazione   e'
considerata tale nel bilancio predisposto in conformita' ai  principi
contabili  utilizzati  dalla  controllante  capogruppo  ai  fini  del
bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si  applicano
anche alle imposte rilevanti dovute da  un'impresa  proprietaria  con
riferimento  a  una  distribuzione  virtuale  di  dividendi   se   la
partecipazione   detenuta   nell'impresa   cui   si   riferisce    la
distribuzione virtuale e' considerata tale sia ai fini fiscali locali
nel Paese che preleva le  imposte  rilevanti  e  sia  ai  fini  della
predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria. 
6. In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le imposte  rilevanti
relative a redditi passivi da allocare  a  un'impresa  ai  sensi  dei
citati  commi  concorrono  a  formare  le   sue   imposte   rilevanti
rettificate in  misura  pari  al  minore  tra  le  imposte  rilevanti
calcolate  sugli  stessi  e  il   risultato   della   moltiplicazione
dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese  di
localizzazione, determinata ai  sensi  dell'articolo  334,  comma  2,
senza tener conto dell'importo delle  imposte  rilevanti  relative  a
detti redditi passivi e l'importo dei redditi passivi  imputati  alle
sue imprese proprietarie  sulla  base  di  un  regime  fiscale  delle
societa' controllate estere o per effetto del regime  di  trasparenza
fiscale.  La  eventuale  differenza  tra  l'importo   delle   imposte
rilevanti relative a redditi passivi  da  allocare  a  un'impresa  ai
sensi dei commi 3 e 4 e quello  che  ha  concorso  a  determinare  il
valore  delle  imposte  rilevanti  rettificate  ai  sensi  del  primo
periodo, non e' oggetto di allocazione ai sensi dei  commi  citati  e
concorre a determinare le imposte rilevanti rettificate  dell'impresa
proprietaria o dell'impresa controllante. 
7. Ai fini del primo periodo del comma 6, l'imposta sui redditi delle
societa'  dovuta  ai   sensi   dell'articolo   186,   da   un'impresa
proprietaria  localizzata  in  Italia  relativa  ai  redditi  passivi
conseguiti da un'impresa controllata estera, e'  pari  alla  frazione
dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra  il  valore  lordo
delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi  e
il  totale  delle   componenti   positive   di   reddito   conseguiti
dall'impresa controllata estera. 
8. Se il reddito rilevante di una stabile organizzazione e'  allocato
alla casa madre ai sensi  dell'articolo  325,  comma  5,  le  imposte
rilevanti a esso relative dovute nel Paese  di  localizzazione  della
stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti  della
casa madre per  un  importo  non  superiore  al  valore  del  reddito
rilevante moltiplicato per la piu' elevata  aliquota  impositiva  sul
reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della  casa
madre.