ART. 331
Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entita'
(articolo 31 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di
un'impresa relative al reddito o perdita rilevante di una stabile
organizzazione sono imputate a quest'ultima.
2. All'impresa proprietaria e' allocato l'importo delle imposte
rilevanti contabilizzate nel bilancio di una entita' fiscalmente
trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita rilevante
di quest'ultima imputato all'impresa proprietaria ai sensi
dell'articolo 326, comma 4.
3. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa
relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa
controllata, attribuita in base a un regime fiscale sulle societa'
controllate estere, sono allocate all'impresa controllata.
4. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa
proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante, a questa
attribuito, di un'altra impresa che e' un'entita' ibrida, sono
allocate alla entita' ibrida. Per entita' ibrida si intende l'entita'
che non e' considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui
la stessa e' localizzata mentre e' considerata tale, e nella misura
in cui e' considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria.
5. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa
proprietaria diretta con riferimento agli utili a essa distribuiti da
un'altra impresa sono allocate a quest'ultima. La disposizione del
primo periodo si applica anche alle imposte rilevanti riferite alle
remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in virtu' di una
partecipazione in un'altra impresa e tale partecipazione e'
considerata tale nel bilancio predisposto in conformita' ai principi
contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del
bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si applicano
anche alle imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria con
riferimento a una distribuzione virtuale di dividendi se la
partecipazione detenuta nell'impresa cui si riferisce la
distribuzione virtuale e' considerata tale sia ai fini fiscali locali
nel Paese che preleva le imposte rilevanti e sia ai fini della
predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria.
6. In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le imposte rilevanti
relative a redditi passivi da allocare a un'impresa ai sensi dei
citati commi concorrono a formare le sue imposte rilevanti
rettificate in misura pari al minore tra le imposte rilevanti
calcolate sugli stessi e il risultato della moltiplicazione
dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese di
localizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 334, comma 2,
senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a
detti redditi passivi e l'importo dei redditi passivi imputati alle
sue imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale delle
societa' controllate estere o per effetto del regime di trasparenza
fiscale. La eventuale differenza tra l'importo delle imposte
rilevanti relative a redditi passivi da allocare a un'impresa ai
sensi dei commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare il
valore delle imposte rilevanti rettificate ai sensi del primo
periodo, non e' oggetto di allocazione ai sensi dei commi citati e
concorre a determinare le imposte rilevanti rettificate dell'impresa
proprietaria o dell'impresa controllante.
7. Ai fini del primo periodo del comma 6, l'imposta sui redditi delle
societa' dovuta ai sensi dell'articolo 186, da un'impresa
proprietaria localizzata in Italia relativa ai redditi passivi
conseguiti da un'impresa controllata estera, e' pari alla frazione
dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra il valore lordo
delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi e
il totale delle componenti positive di reddito conseguiti
dall'impresa controllata estera.
8. Se il reddito rilevante di una stabile organizzazione e' allocato
alla casa madre ai sensi dell'articolo 325, comma 5, le imposte
rilevanti a esso relative dovute nel Paese di localizzazione della
stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti della
casa madre per un importo non superiore al valore del reddito
rilevante moltiplicato per la piu' elevata aliquota impositiva sul
reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della casa
madre.