ART. 332
Modifiche successive alla presentazione della comunicazione e
variazioni della aliquota fiscale
(articolo 32 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'incremento netto delle imposte rilevanti di un esercizio
precedente rileva ai fini della determinazione del valore delle
imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva
e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale incremento
e' contabilizzato.
2. La riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio
precedente rileva, ai fini dell'articolo 336, comma 1, per la
determinazione delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di
imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a tale
esercizio. In deroga al primo periodo, una riduzione netta di imposte
rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto stabilito
nel comma 1 a seguito di opzione dell'impresa dichiarante. Tale
opzione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 352, comma 2,
se la riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese
relative a un esercizio precedente, rispetto a quelle registrate
nell'esercizio di competenza, e' inferiore a euro 1 milione.
3. Se in un esercizio si determina una variazione del valore netto
delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa in
conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto
dell'aliquota minima d'imposta, tale riduzione rileva, ai sensi
dell'articolo 328, in relazione all'esercizio con riferimento al
quale sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. A
seguito di opzione esercitata dall'impresa dichiarante ai sensi
dell'articolo 352, comma 2, le disposizioni del primo periodo non
trovano applicazione qualora la variazione delle imposte rilevanti,
per un dato Paese, sia inferiore a euro 1 milione rispetto a quelle
contabilizzate nell'esercizio di competenza.
4. Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative a un
Paese sono state contabilizzate utilizzando una aliquota
d'imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota
d'imposta in quel Paese e' successivamente incrementata, la
variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite,
calcolata avendo a riferimento una aliquota non superiore
all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai sensi dell'articolo 328,
esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate.
5. Se un importo superiore a euro 1 milione di imposte correnti che
sono state contabilizzate da un'impresa con riferimento a un
esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle
imposte rilevanti rettificate non e' pagato alle autorita' competenti
entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio,
l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa
relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi
dell'articolo 336, comma 1 escludendo l'importo non pagato dal
relativo valore delle imposte rilevanti rettificate.