(Testo unico imposte sui redditi-art. 332)
                              ART. 332 
Modifiche  successive  alla  presentazione  della   comunicazione   e
                  variazioni della aliquota fiscale 
     (articolo 32 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1.  L'incremento  netto  delle  imposte  rilevanti  di  un  esercizio
precedente rileva ai  fini  della  determinazione  del  valore  delle
imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva
e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale  incremento
e' contabilizzato. 
2. La  riduzione  netta  delle  imposte  rilevanti  di  un  esercizio
precedente rileva,  ai  fini  dell'articolo  336,  comma  1,  per  la
determinazione delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota  di
imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a  tale
esercizio. In deroga al primo periodo, una riduzione netta di imposte
rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto  stabilito
nel comma 1 a  seguito  di  opzione  dell'impresa  dichiarante.  Tale
opzione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 352, comma  2,
se la riduzione netta  delle  imposte  rilevanti  di  un  dato  Paese
relative a un esercizio  precedente,  rispetto  a  quelle  registrate
nell'esercizio di competenza, e' inferiore a euro 1 milione. 
3. Se in un esercizio si determina una variazione  del  valore  netto
delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa  in
conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto
dell'aliquota minima  d'imposta,  tale  riduzione  rileva,  ai  sensi
dell'articolo 328, in  relazione  all'esercizio  con  riferimento  al
quale sono state contabilizzate le imposte oggetto  di  riduzione.  A
seguito di  opzione  esercitata  dall'impresa  dichiarante  ai  sensi
dell'articolo 352, comma 2, le disposizioni  del  primo  periodo  non
trovano applicazione qualora la variazione delle  imposte  rilevanti,
per un dato Paese, sia inferiore a euro 1 milione rispetto  a  quelle
contabilizzate nell'esercizio di competenza. 
4. Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative a un
Paese   sono   state   contabilizzate   utilizzando   una    aliquota
d'imposizione inferiore all'aliquota minima  d'imposta  e  l'aliquota
d'imposta  in  quel  Paese  e'   successivamente   incrementata,   la
variazione del valore netto delle  imposte  anticipate  e  differite,
calcolata  avendo  a   riferimento   una   aliquota   non   superiore
all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai  sensi  dell'articolo  328,
esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate. 
5. Se un importo superiore a euro 1 milione di imposte  correnti  che
sono  state  contabilizzate  da  un'impresa  con  riferimento  a   un
esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle
imposte rilevanti rettificate non e' pagato alle autorita' competenti
entro il terzo  anno  successivo  all'ultimo  giorno  dell'esercizio,
l'aliquota  di  imposizione  effettiva  e  l'imposizione  integrativa
relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi
dell'articolo 336,  comma  1  escludendo  l'importo  non  pagato  dal
relativo valore delle imposte rilevanti rettificate.