(Annesso C-art. 2)
                             Articolo 2 
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente  all'articolo  2
della presente convenzione: 
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato; 
b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione
   di un mezzo di trasporto gia' importato temporaneamente. I pezzi e
   le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi
   e alle tasse  all'importazione  a  meno  che  ad  essi  non  venga
   attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14  della
   presente convenzione.