Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato; b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto gia' importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente convenzione.