(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 11)
                               Art. 11 
                            (Diffusione) 
 
 
  1. L'interpretazione dell'utente, nel  rispetto  del  diritto  alla
riservatezza, del diritto all'identita' personale  e  della  dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e  di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite. 
  2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone  l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici  di  interesse  strettamente
clinico  e  dal  descrivere  abitudini  sessuali  riferite   ad   una
determinata persona identificata o identificabile. 
  3. La sfera privata delle persone note  o  che  abbiano  esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le  notizie
o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla  loro  vita
pubblica. 
  4. In applicazione di quanto previsto dall'art.  7,  comma  2,  del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il  principio
della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare riguardo  ai
singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti
nel loro complesso. L'utente puo'  diffondere  i  dati  personali  se
pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi  non  ledono
la dignita' e la riservatezza delle persone. 
  5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di  cui  all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento
comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 
  6. L'utente puo'  utilizzare  i  dati  elaborati  o  le  copie  dei
documenti contenenti dati personali, accessibili  su  autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la  riservatezza  anche
rispetto ai terzi.