(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 9)
                               Art. 9 
                    (Regole generali di condotta) 
 
 
  1.  Nell'accedere  alle  fonti  e  nell'esercitare  l'attivita'  di
studio, ricerca e manifestazione del  pensiero,  gli  utenti,  quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai regolamenti, adottano le  modalita'  piu'  opportune  per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate. 
  2. In applicazione del principio di cui  al  comma  1,  gli  utenti
utilizzano  i  documenti   sotto   la   propria   responsabilita'   e
conformandosi agli scopi  perseguiti  e  delineati  nel  progetto  di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.