(CODICE CIVILE-art. 512)
                              Art. 512. 
 
                    (Oggetto della separazione). 
 
  La separazione dei beni del defunto da quelli  dell'erede  assicura
il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori  di  lui  e
dei legatari che  l'hanno  esercitata,  a  preferenza  dei  creditori
dell'erede. 
 
  Il diritto alla separazione spetta anche ai  creditori  o  legatari
che hanno altre garanzie sui beni del defunto. 
 
  La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno
esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.