(CODICE CIVILE-art. 515)
                              Art. 515. 
 
                   (Cessazione della separazione). 
 
  L'erede puo' impedire  o  far  cessare  la  separazione  pagando  i
creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento  di  quelli
il cui diritto e' sospeso  da  condizione  o  sottoposto  a  termine,
oppure e' contestato.