(CODICE CIVILE-art. 517)
                              Art. 517. 
 
                  (Separazione riguardo ai mobili). 
 
  Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante
domanda giudiziale. 
 
  La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo  dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e' ancora fatto,  e
da' le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi. 
 
  Riguardo ai  mobili  gia'  alienati  dall'erede,  il  diritto  alla
separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.