(CODICE CIVILE-art. 518)
                              Art. 518. 
 
                (Separazione riguardo agli immobili). 
 
  Riguardo agli immobili e  agli  altri  beni  capaci  d'ipoteca,  il
diritto  alla  separazione  si  esercita  mediante  l'iscrizione  del
credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione  si
esegue nei modi stabiliti per iscrivere  le  ipoteche,  indicando  il
nome del defunto e quello dell'erede, se e' conosciuto, e dichiarando
che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.
Per tale iscrizione non e' necessario esibire il titolo. 
 
  Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite  in  tempi
diversi, prendono tutte il  grado  della  prima  e  prevalgono  sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il  legatario,  anche  se
anteriori. 
 
  Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili  le  norme
sulle ipoteche.