(Protocollo-art. 204)
                              Art. 204 
 
  Se, all'inizio di un esercizio  finanziario,  il  bilancio  non  e'
stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate  mensilmente
per  capitolo  o  seguendo  un'altra  suddivisione,  in   base   alle
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione  dell'art.  209,
nel  limite  di  un  dodicesimo  dei  crediti  aperti  nel   bilancio
dell'esercizio precedente, senza che  tale  misura  possa  avere  per
effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori
al  dodicesimo  di  quelli  previsti  nel  progetto  di  bilancio  in
preparazione. 
  Il Consiglio, con deliberazione  a  maggioranza  qualificata,  puo'
autorizzare spese superiori  al  limite  del  dodicesimo,  sempreche'
siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma. 
  Gli Stati membri  versano  ogni  mese,  a  titolo  provvisorio,  in
conformita'  ai  criteri  di  ripartizione  adottati   nell'esercizio
precedente, le somme necessarie  per  assicurare  l'applicazione  del
presente articolo.