Art. 205. La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, a trasferimenti di eredita', sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.