(Protocollo-art. 205)
                              Art. 205. 
 
  La Commissione cura l'esecuzione del bilancio,  conformemente  alle
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione  dell'art.  209,
sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati. 
  Il regolamento prevede le modalita' particolari  secondo  le  quali
ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. 
  All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti
e alle condizioni fissate dal  regolamento  stabilito  in  esecuzione
dell'art. 209,  a  trasferimenti  di  eredita',  sia  da  capitolo  a
capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.