(Allegato F-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  Nessuno puo' senza  mandato  o  licenza  dell'amministrazione  fare
opere o depositi anche temporanei  sulle  strade,  ne'  alterarne  la
forma od invaderne il suolo. 
 
  E' proibito altresi' di far cosa che rechi danno alla strada,  alle
opere relative, non che alle piantagioni che appartengono alla strada
stessa.