Art. 183. 
 
                       Regole di comportamento 
 
  1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le  imprese  e  gli
intermediari devono: 
    a) comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza  nei
confronti dei contraenti e degli assicurati; 
    b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare
le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano
sempre adeguatamente informati; 
    c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti
di interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in  situazioni
di  conflitto,  agire  in  modo  da  consentire  agli  assicurati  la
necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli  e  comunque
gestire i conflitti di interesse in modo  da  escludere  che  rechino
loro pregiudizio; 
    d) realizzare  una  gestione  finanziaria  indipendente,  sana  e
prudente e adottare misure  idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei
contraenti e degli assicurati. 
  2.  L'ISVAP  adotta,  con  regolamento,   specifiche   disposizioni
relative  alla  determinazione  delle  regole  di  comportamento   da
osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che  l'attivita'  si
svolga con correttezza e con  adeguatezza  rispetto  alle  specifiche
esigenze dei singoli. 
  3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti  esigenze
di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte  dall'impresa,  individua  le
categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in  parte  della
protezione riservata  alla  clientela  non  qualificata  e  determina
modalita',  limiti  e  condizioni  di  applicazione  delle   medesime
disposizioni  nell'offerta  e  nell'esecuzione   dei   contratti   di
assicurazione  dei  rami  danni,   tenendo   in   considerazione   le
particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.