Art. 339 
       Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano 
 
  1. Le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano
per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per  i
quali si provvede con la procedura  prevista  dall'articolo  107  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 339: 
             - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello
          statuto speciale per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n. 223, e'  il
          seguente: 
             «Art. 22. - Con l'entrata in vigore del presente decreto
          la legge 1° giugno 1931, n. 886 e successive modificazioni,
          salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge  stessa  per
          tutto il territorio nazionale, si applica  nella  provincia
          di  Bolzano  al  territorio  dei  seguenti  comuni:  Curon,
          Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero,  Val  di
          Vizze, Campo Trens, Selva  Molini,  Valle  Aurina,  Predoi,
          Campo Tures, Rasun  Anterselva,  Valle  Casies,  Monguelfo,
          Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto. 
             Nel predetto territorio con l'entrata  in  vigore  della
          legge provinciale che  approva  il  piano  territoriale  di
          coordinamento  o  con  l'entrata  in   vigore   dei   piani
          urbanistici comunali  approvati  dalla  giunta  provinciale
          previo  parere  favorevole,  nei  limiti   di   competenza,
          espresso entro termine stabilito con  legge  provinciale  e
          comunque non  inferiore  a  90  giorni  dal  rappresentante
          regionale dell'autorita' militare, i lavori stradali, salvo
          quanto disposto dal comma successivo, le  edificazioni,  le
          elevazioni, i cumuli e  le  demolizioni  di  cui  al  comma
          quarto dell'art. 3 della legge 1° giugno  1931,  n.  886  ,
          previsti  dai  piani  stessi,  non  sono  piu'   sottoposti
          all'autorizzazione dell'autorita' militare. 
             Per i progetti delle opere stradali  intercomunali  deve
          essere sentita la predetta autorita' militare,  che  dovra'
          esprimere il suo parere entro 90 giorni. 
             Qualora tale autorita' non si pronunci entro  i  termini
          indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale
          all'espressione del parere favorevole.». 
             - Il testo dell'art.  107  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
          statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n.  301,  e'
          il seguente: 
             «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.».