Art. 341
 Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorita' militare

1.  E'  vietato  procedere  a  costruzioni  ferroviarie,  e  a lavori
minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di
energia  elettrica,  le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla
costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi
uso  di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al disboscamento, senza
autorizzazione dell'autorita' militare.
2.  Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come
strade,  edificazioni,  depositi  e  cumuli  di  materiale in genere,
elevazioni,  scavi  e  demolizioni,  se  essi  superano  i  limiti da
fissarsi con le norme regolamentari.
3. Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni
di  cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo
al luogo dove e' sita la loro entrata.