Art. 342
               Condizioni e ambito dell'autorizzazione

1.  L'autorita' militare su istanza dell'interessato, corredata degli
occorrenti  piani  e  progetti,  autorizza  l'esecuzione  delle opere
proposte  dopo  aver accertato che esse non possono recare ostacolo a
eventuali  misure  di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del
territorio.
2.  L'autorizzazione  e'  subordinata  alla  condizione - da rendersi
pubblica  nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che
l'interessato  resta  obbligato  a  effettuare  a  ogni  richiesta la
demolizione  delle  opere  stesse  dietro  compenso da determinarsi a
norma dell'articolo 343.
3.   Per   i   boschi   amministrati  da  enti  pubblici,  dichiarati
militarmente  importanti,  sono  sottoposti  al  preventivo  esame  e
approvazione   delle  autorita'  militari  i  relativi  programmi  di
gestione.
4.  Nei  centri  urbani,  i  lavori  stradali,  le  edificazioni,  le
elevazioni,  i  cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza
preventivo  nulla  osta  dell'autorita'  militare,  purche' per detti
centri  urbani  esista  strumento  urbanistico gia' approvato nel suo
complesso dall'autorita' militare.