Art. 344
                              Vigilanza

1.  Sui  beni  immobili,  comprese  le  grotte e cavita' sotterranee,
l'autorita'  militare  esercita  una continua vigilanza. A tale scopo
gli  uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare
tutti   gli   atti  relativi  ai  passaggi  di  proprieta'  e  quelli
costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.