Art. 346
              Opere in prossimita' della linea doganale

1.  Se  si  tratta  di  opere  da eseguire in prossimita' della linea
doganale,   oltre   l'autorizzazione   dell'autorita'   militare,  e'
necessaria   quella   del   Comando   della   Guardia   di   finanza,
territorialmente competente.