Art. 347 
                           Espropriazione 
 
  1. Dei beni indicati nel presente capo puo' essere disposta in ogni
tempo l'espropriazione dall'autorita' militare secondo le  norme  per
le espropriazioni per le  opere  militari  dettate  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota agli articoli 343 e 347: 
             - Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.