Art. 493 
 
          Spese generali e di funzionamento degli organismi 
 
1.  Gli  organismi,  nei  limiti  delle  assegnazioni  di   bilancio,
effettuano  direttamente,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle
disposizioni del titolo IV, le spese: 
a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei posti  di
medicazione, dei laboratori,  delle  officine,  delle  scuole  e  dei
magazzini; 
b)   relative   all'accasermamento,   all'igiene,    alla    pulizia,
all'istruzione, alla  protezione  sociale,  all'assistenza  morale  e
spirituale e al benessere dei militari, nonche'  quelle  relative  ai
servizi religiosi, ai corpi musicali e alle fanfare; 
c) per l'addestramento, l'educazione fisica e  l'attivita'  sportiva,
per l'acquisto, il mantenimento, il governo e la custodia di animali,
per l'acquisto e la manutenzione di  materiali  di  dotazione,  delle
bardature e delle ferrature; 
d) per il minuto mantenimento  degli  immobili,  nel  rispetto  delle
specifiche  discipline  in  materia,  nonche'  degli  impianti,   dei
materiali in genere, delle armi, delle navi, degli aeromobili,  delle
telecomunicazioni e dei sistemi d'arma; 
e) generali, ivi comprese quelle per la pulizia, la  derattizzazione,
il disinquinamento, la disinfestazione  di  aree  e  locali,  per  la
raccolta  e  il  trasporto  dei  rifiuti,  per   l'illuminazione   di
emergenza, per la conservazione  dei  materiali,  per  l'acquisto  di
imballaggi, nonche' quelle per la  manovalanza  e  per  garantire  la
sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei  locali,
delle caserme e delle installazioni militari e di funzionamento degli
organismi che  non  trovino  espressa  imputazione  nei  capitoli  di
bilancio.