Art. 494 
 
                         Attivita' sportiva 
 
1. Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese quelle
per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e impianti,  sono  a
carico dell'Amministrazione. 
2.  Le  spese  per  l'attivita'  sportiva  effettuata  dal  personale
militare  impegnato  in  competizioni  di   livello   internazionale,
nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il  concorso
di  risorse  finanziarie  e  strumentali  messe  a  disposizione   da
istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da
parte di privati. L'Amministrazione favorisce  la  partecipazione  di
privati alla gestione dei programmi inerenti  all'attivita'  sportiva
militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in  grado  di
assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite. 
3. Le  singole  Forze  armate  predispongono  le  norme  relative  al
conferimento di premi, inerenti alle attivita'  sportive,  costituiti
da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed
esigenze tecnico-operative.