Art. 497 
 
                      Spese di natura riservata 
 
1. Le somme assegnate per sopperire alle spese  di  natura  riservata
sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui
all'articolo 553 del codice, costituisce la documentazione dei titoli
di spesa. 
2. Gli organi di cui  all'articolo  553  del  codice  assegnano  agli
organismi  dipendenti  le  somme  ritenute  necessarie  da  impiegare
nell'interesse del servizio, vincolate alle  finalita'  istituzionali
da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi  ha  ordinato
la spesa ovvero di  chi  l'ha  eseguita  in  difformita'  dall'ordine
ricevuto. 
3. Le singole erogazioni  sono  annotate  in  apposito  registro,  da
esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione,
secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.