Art. 81. 
 
  Quando la condotta delle  macchine  comprese  fra  quelle  indicate
nell'articolo precedente richieda o implichi,  anche  saltuariamente,
che i lavoratori introducano le mani o  altre  parti  del  corpo  fra
organi che con l'avviamento della macchina entrano in  movimento,  le
macchine stesse devono essere provviste di un sistema di comando  con
dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto solo
dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina  abbia  disinserito
il proprio dispositivo di blocco particolare.