Art. 274.
   (Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)

  I  rapporti  informativi per i direttori delle Ragionerie centrali,
regionali  e  provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo
di  finanza;  il  giudizio  complessivo  e' espresso dal Consiglio di
amministrazione.
  I  rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie
centrali,  regionali  e  provinciali  sono  compilati  dai competenti
direttori;  il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal Consiglio di
amministrazione.