Art. 274. (Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi) I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione. I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.