Art. 275.
                         (Nomina ed impiego)

  La   nomina  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  della  carriera
direttiva  dell'Ispettorato  generale  di  finanza  ha luogo mediante
concorsi  per  titoli  ed  esami fra laureati in giurisprudenza od in
economia e commercio.
  Ai predetti concorsi possono partecipare:
    a)  gli  impiegati  delle  carriere  direttive, anche speciali di
tutte   le  amministrazioni  dello  Stato,  i  quali,  alla  data  di
pubblicazione  del  decreto  ministeriale  che  indice  il  concorso,
abbiano   compiuto  complessivamente  otto  anni  di  servizio  nelle
carriere  medesime, ancorche' sforniti della laurea predetta ai sensi
del quarto comma dell'articolo 161;
    b)  i  professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti
di  istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Universita'
degli Studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del
bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;
    c)   gli   iscritti,  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto
ministeriale  che  indice  il  concorso, da almeno quattro anni negli
albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i
quali   posseggano  i  requisiti  richiesti  per  l'assunzione  negli
impieghi  statali  e  non  abbiano superato l'eta' di 35 anni, salva,
l'elevazione del limite di eta' prevista dalle disposizioni vigenti.
  I posti della soppressa qualifica di consigliere di 1° classe della
carriera   direttiva   dell'ispettorato   generale  di  finanza  sono
assorbiti da quelli della qualifica iniziale della carriera stessa.
  Nei   confronti   del  personale  delle  carriere  direttive  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  che, alla data del 1 luglio 1956,
rivestiva  la  qualifica  di  direttore  di ragioneria centrale di 2ª
classe   od   equiparata,  resta  ferma,  sino  al  30  giugno  1959,
l'applicazione dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.
  Il  personale  delle  carriere direttive e della carriera esecutiva
della  Ragioneria  generale dello Stato puo' essere utilizzato presso
le  ragionerie  regionali  per  le  esigenze  di detti uffici, con il
trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945, n. 320, e successive modificazioni.