Art. 138. 
 
  Le staffe e i ganci metallici che collegano  le  funi  alle  braghe
della carica debbono avere resistenza non minore di quella globale di
tutte le funi che ad essi fanno capo ed essere tali da  escludere  la
possibilita' di apertura accidentale.  Le  braghe  devono  rispondere
agli stessi requisiti.