Art. 322. 
            Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti 
 
  1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle  scuole
speciali di cui ai commi successivi. 
  2.  Scuole  elementari  statali  speciali  funzionano  presso   gli
istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla  legge  26
ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere
istituite - con le modalita' di cui all'articolo 55  -  presso  altri
istituti  per  non   vedenti   che   siano   riconosciuti   ai   fini
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione. 
  3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano,  il
personale docente e'  iscritto  in  ruoli  speciali  provinciali.  Il
personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale. 
  4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i
locali occorrenti e  a  provvedere,  oltreche'  ad  ogni  arredamento
scolastico,  ai  vari  servizi,  alle  spese  di  manutenzione  e  al
funzionamento dei relativi internati, a  tal  fine  obbligandosi  con
apposita convenzione da stipularsi  con  il  competente  provveditore
agli studi.  Le  convenzioni  sopra  indicate  sono  sottoposte  alla
approvazione del Ministero della pubblica istruzione. 
  5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono
superare il numero di 15 per ciascuna classe. 
  6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi
preparatori per coloro che, pur avendo  conoscenze  scolastiche  gia'
acquisite  da  vedenti,  abbiano  bisogno  di  apprendere  i   metodi
tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi. 
  7. Oltre alle scuole medie  derivanti  dalla  trasformazione  delle
scuole secondarie di avviamento  professionale  per  ciechi,  possono
essere istituite, con le modalita' di  cui  all'articolo  56,  scuole
medie speciali per non vedenti. 
  8. I programmi e gli orari delle  scuole  medie  speciali  per  non
vedenti sono determinati con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  anche  in  relazione  alle  esigenze  degli  insegnamenti
speciali in atto presso le scuole gia' esistenti.