Art. 323. 
             Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti 
 
  1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni  sordomuti  nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle  scuole
speciali di cui ai commi successivi. 
  2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per  sordomuti,
oltre a quelle statizzate gia' gestite dall'Ente nazionale protezione
e assistenza sordomuti (E.N.S.),  possono  essere  istituite  con  le
modalita' di cui agli articoli 55 e 56. 
  3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono  assicurati  la
necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo
le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in
attuazione di un programma che deve essere predisposto dal  consiglio
scolastico distrettuale. 
  4. I consigli scolastici provinciali,  in  accordo,  con  gli  enti
locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base
dei  programmi  di  cui  al  comma  3,   predispongono,   a   livello
provinciale, i programmi e le forme  di  integrazione  e  sostegno  a
favore degli alunni sordomuti. 
  5. Allo stesso fine gli enti  locali  favoriscono  il  processo  di
integrazione  sociale  dei   ragazzi   sordomuti   anche   attraverso
l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle  scuole  di
cui al comma 2. 
  6. Fino all'entrata in vigore della legge  sulla  nuova  disciplina
dei convitti dipendenti dal Ministero della  pubblica  istruzione,  i
convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di  cui  al
comma  2,  sono  posti,  in  via  transitoria,  alle  dipendenze  del
Ministero medesimo. 
  7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e  6
fanno parte un rappresentante  dei  non  udenti,  nominato  dall'Ente
nazionale  protezione  e   assistenza   sordomuti   (E.N.S.)   e   un
rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione. 
  8.  Gli  immobili  di  proprieta'  dell'E.N.S.   adibiti   a   sedi
scolastiche e convittuali,  nonche'  gli  arredi  e  le  attrezzature
didattiche  e  scientifiche  assegnati  in   proprieta'   ai   comuni
conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel  caso  di
loro  trasformazione  patrimoniale,  devono   essere   destinati   ad
istituzioni scolastiche o a servizi sociali.