Art. 376 
 
 
               Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro 
 
    1. All'articolo 2119 del  codice  civile,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione
del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli
effetti della liquidazione giudiziale sui  rapporti  di  lavoro  sono
regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.». 
 
          Note all'art. 376: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2119  del  codice
          civile,  cosi'  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 2119. Recesso per giusta causa. 
              Ciascuno dei contraenti  puo'  recedere  dal  contratto
          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a
          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a
          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.
          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di
          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'
          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
              Non  costituisce  giusta  causa  di   risoluzione   del
          contratto    la    liquidazione    coatta    amministrativa
          dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui
          rapporti di lavoro sono regolati dal codice della  crisi  e
          dell'insolvenza.".