Art. 377 
 
 
                   Assetti organizzativi societari 
 
    1. All'articolo  2257  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma,
e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le
operazioni necessarie per l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo
diversa  pattuizione,  l'amministrazione  della  societa'  spetta   a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.». 
    2. All'articolo 2380-bis del codice civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma,
e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.» 
    3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice  civile,  il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa
si svolge nel rispetto della disposizione di cui  all'articolo  2086,
secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il
quale compie le operazioni necessarie per  l'attuazione  dell'oggetto
sociale.». 
    4. All'articolo  2475  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel
rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma,
e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le
operazioni necessarie per l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo,  l'amministrazione  della
societa' e' affidata a uno o piu' soci  nominati  con  decisione  dei
soci presa ai sensi dell'articolo 2479.». 
    5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile,  l'articolo
2381.». 
 
          Note all'art. 377: 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2257,  2380-bis,
          2409-nonies e 2475 del codice civile, come  modificati  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva. 
              La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto
          sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della
          societa' spetta a ciascuno dei  soci  disgiuntamente  dagli
          altri. 
              Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci,
          ciascun  socio  amministratore  ha   diritto   di   opporsi
          all'operazione che un altro voglia compiere, prima che  sia
          compiuta. 
              La maggioranza dei soci, determinata secondo  la  parte
          attribuita   a   ciascun   socio   negli   utili,    decide
          sull'opposizione." 
              "Art. 2380-bis. Amministrazione della societa'. 
              La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto
          sociale. 
              L'amministrazione della societa' puo'  essere  affidata
          anche a non soci. 
              Quando l'amministrazione e' affidata  a  piu'  persone,
          queste costituiscono il consiglio di amministrazione. 
              Se  lo  statuto  non   stabilisce   il   numero   degli
          amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo  e
          minimo, la determinazione spetta all'assemblea. 
              Il consiglio di  amministrazione  sceglie  tra  i  suoi
          componenti  il  presidente,  se  questi  non  e'   nominato
          dall'assemblea." 
              "Art. 2409-nonies. Consiglio di gestione. 
              La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il  quale
          compie   le   operazioni   necessarie   per    l'attuazione
          dell'oggetto sociale. 
              E' costituito da un numero  di  componenti,  anche  non
          soci, non inferiore a due. 
              Fatta  eccezione  per  i  primi  componenti,  che  sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il  consiglio  di   gestione   spetta   al   consiglio   di
          sorveglianza, previa determinazione  del  loro  numero  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
              I componenti del  consiglio  di  gestione  non  possono
          essere nominati consiglieri di sorveglianza, e  restano  in
          carica per un periodo non superiore  a  tre  esercizi,  con
          scadenza  alla  data  della  riunione  del   consiglio   di
          sorveglianza  convocato  per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              I   componenti   del   consiglio   di   gestione   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in  qualunque
          tempo, anche se nominati nell'atto  costitutivo,  salvo  il
          diritto al risarcimento dei  danni  se  la  revoca  avviene
          senza giusta causa. 
              Se nel corso dell'esercizio vengono  a  mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio  di
          sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
          " 
              "Art. 2475. Amministrazione della societa'. 
              La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto
          sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto  costitutivo,
          l'amministrazione della societa' e' affidata a uno  o  piu'
          soci  nominati  con  decisione  dei  soci  presa  ai  sensi
          dell'articolo 2479. 
              All'atto di nomina degli amministratori si applicano il
          quarto e quinto comma dell'articolo 2383. 
              Quando l'amministrazione e' affidata  a  piu'  persone,
          queste  costituiscono  il  consiglio  di   amministrazione.
          L'atto costitutivo puo' tuttavia  prevedere,  salvo  quanto
          disposto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  che
          l'amministrazione  sia  ad  esse  affidata   disgiuntamente
          oppure  congiuntamente;  in   tali   casi   si   applicano,
          rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
              Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione,
          l'atto costitutivo puo' prevedere che  le  decisioni  siano
          adottate mediante consultazione scritta o  sulla  base  del
          consenso espresso per iscritto. In tal caso  dai  documenti
          sottoscritti  dagli  amministratori  devono  risultare  con
          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il
          consenso alla stessa. 
              La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
          fusione o scissione, nonche' le decisioni  di  aumento  del
          capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni  caso  di
          competenza dell'organo amministrativo. 
              Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.".