Art. 379 
 
 
                  Nomina degli organi di controllo 
 
    1. All'articolo 2477 del codice civile  il  secondo  e  il  terzo
comma sono sostituiti dai seguenti: 
    «La  nomina  dell'organo  di  controllo   o   del   revisore   e'
obbligatoria se la societa': 
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
    c) ha superato  per  due  esercizi  consecutivi  almeno  uno  dei
seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato  patrimoniale:  2
milioni di euro; 2) ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  2
milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
10 unita'. 
    L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  di
cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.» 
    2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice  civile,  dopo  le
parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o
su segnalazione del conservatore del registro delle imprese»  e  dopo
il  quinto  comma  e'  aggiunto  il  seguente:   «Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 2409 anche se  la  societa'  e'  priva  di
organo di controllo.». 
    3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e   le   societa'
cooperative costituite alla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo, quando ricorrono i requisiti di  cui  al  comma  1,  devono
provvedere a nominare gli organi di controllo o  il  revisore  e,  se
necessario, ad  uniformare  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  alle
disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla  predetta
data. Fino alla scadenza  del  termine,  le  previgenti  disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano  la  loro  efficacia
anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di  cui  al
comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 2477 del codice civile,  commi  secondo  e  terzo,  come
sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo. 
    4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi  V
e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII». 
 
    
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 379: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2477  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. 
              L'atto costitutivo puo'  prevedere,  determinandone  le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          obbligatoria se la societa': 
              a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
              b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
              c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno  uno
          dei seguenti limiti:  1)  totale  dell'attivo  dello  stato
          patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite  e
          delle  prestazioni:  2  milioni  di  euro;  3)   dipendenti
          occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'. 
              L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
          revisore di cui alla  lettera  c)  del  terzo  comma  cessa
          quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  e'  superato
          alcuno dei predetti limiti. 
              Nel caso di nomina di un  organo  di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al terzo comma deve  provvedere,
          entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina
          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto
          interessato o su segnalazione del conservatore del registro
          delle imprese. 
              Si applicano le disposizioni dell'articolo  2409  anche
          se la societa' e' priva di organo di controllo.". 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   92   delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni  transitorie,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 92. 
              Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che
          nomina l'amministratore giudiziario nelle societa'  di  cui
          ai capi V, VI e VII del titolo V del  libro  V  del  codice
          priva l'imprenditore, dalla sua data,  dell'amministrazione
          della   societa'   nei   limiti   dei   poteri    conferiti
          all'amministratore giudiziario. 
              Salvo   che   il   decreto    disponga    diversamente,
          l'amministratore  giudiziario  non   puo'   compiere   atti
          eccedenti      l'ordinaria      amministrazione,      senza
          l'autorizzazione del tribunale. 
              Entro    i    limiti    dei    poteri     conferitigli,
          l'amministratore sta in giudizio nelle controversie,  anche
          pendenti, relative alla gestione della societa'. 
              All'amministratore    giudiziario    possono     essere
          attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le
          relative   deliberazioni   non    sono    efficaci    senza
          l'approvazione del tribunale. 
              Il   compenso   dell'amministratore   giudiziario    e'
          determinato dal tribunale.".