Art. 380 
 
 
          Cause di scioglimento delle societa' di capitali 
 
    1. All'articolo 2484, primo comma,  del  codice  civile  dopo  il
numero 7) e' aggiunto  il  seguente:  «7-bis)  per  l'apertura  della
procedura   di   liquidazione   giudiziale   e   della   liquidazione
controllata.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 380: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2484  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 2484. Cause di scioglimento. 
              Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a
          responsabilita' limitata si sciolgono: 
              1) per il decorso del termine; 
              2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per  la
          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie; 
              3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea; 
              4) per la riduzione del capitale al disotto del  minimo
          legale, salvo quanto e'  disposto  dagli  articoli  2447  e
          2482-ter; 
              5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater  e
          2473; 
              6) per deliberazione dell'assemblea; 
              7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo  o
          dallo statuto; 
              7-bis) per l'apertura della procedura  di  liquidazione
          giudiziale e della liquidazione controllata. 
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.".