Art. 381 
 
 
Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici 
 
    1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del  codice  civile,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  cooperative  che
svolgono attivita' commerciale sono  soggette  anche  a  liquidazione
giudiziale». 
    2.  All'articolo  2545-sexiesdecies,  primo  comma,  del   codice
civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai  casi
di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies,  in  caso  di   irregolare
funzionamento della societa' cooperativa,  l'autorita'  di  vigilanza
puo' revocare gli amministratori e i sindaci,  affidare  la  gestione
della societa' a un commissario, determinando i poteri e  la  durata,
al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o
insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina  del  collegio  o  del
commissario per  la  composizione  assistita  della  crisi  stessa  o
l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della
crisi e dell'insolvenza.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 381: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  2545-terdecies  e
          2545-sexiesdecies del codice civile,  come  modificati  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art. 2545-terdecies. Insolvenza. 
              In  caso  di  insolvenza  della  societa',  l'autorita'
          governativa alla quale spetta il controllo  sulla  societa'
          dispone   la   liquidazione   coatta   amministrativa.   Le
          cooperative  che  svolgono   attivita'   commerciale   sono
          soggette anche a liquidazione giudiziale. 
              La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
          coatta amministrativa e il  provvedimento  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   preclude   la   dichiarazione   di
          fallimento. " 
              "Art. 2545-sexiesdecies. Gestione commissariale. 
              Fuori dai casi di cui all'articolo  2545-septiesdecies,
          in  caso  di  irregolare   funzionamento   della   societa'
          cooperativa, l'autorita' di  vigilanza  puo'  revocare  gli
          amministratori e i  sindaci,  affidare  la  gestione  della
          societa' a un  commissario,  determinando  i  poteri  e  la
          durata, al fine di sanare le irregolarita'  riscontrate  e,
          nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la
          nomina del collegio o del commissario per  la  composizione
          assistita della  crisi  stessa  o  l'accesso  a  una  delle
          procedure regolatrici previste nel  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza.   Ove    l'importanza    della    societa'
          cooperativa lo  richieda,  l'autorita'  di  vigilanza  puo'
          nominare  un  vice  commissario  che   collabora   con   il
          commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. 
              Al commissario possono essere conferiti per determinati
          atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma   le   relative
          deliberazioni  non   sono   valide   senza   l'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza. 
              Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
          procedure di ammissione dei nuovi soci, puo'  diffidare  la
          societa' cooperativa e, qualora non si adegui,  assumere  i
          provvedimenti di cui al quarto comma. 
              Laddove vengano  accertate  una  o  piu'  irregolarita'
          suscettibili  di  specifico  adempimento,  l'autorita'   di
          vigilanza, previa diffida, puo'  nominare  un  commissario,
          anche nella persona  del  legale  rappresentante  o  di  un
          componente dell'organo  di  controllo  societario,  che  si
          sostituisce   agli   organi    amministrativi    dell'ente,
          limitatamente al  compimento  degli  specifici  adempimenti
          indicati.".