Art. 382 
 
 
            Sostituzione dei termini fallito e fallimento 
 
    1. All'articolo  2288  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito  dal  seguente:  «E'  escluso  di  diritto  il  socio  nei
confronti del quale  sia  stata  aperta  o  estesa  la  procedura  di
liquidazione   giudiziale   secondo   il   codice   della   crisi   e
dell'insolvenza». 
    2. All'articolo  2308  del  codice  civile,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: «La societa' si scioglie, oltre che  per  le
cause indicate dall'articolo 2272, per  provvedimento  dell'autorita'
governativa nei casi stabiliti dalla legge  e  per  l'apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale». 
    3.  All'articolo  2497  del  codice  civile,  l'ultimo  comma  e'
sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di  liquidazione  giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di
societa' soggetta  ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata  dal  curatore  o  dal
commissario liquidatore o dal commissario straordinario.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 382: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2288, 2308 e  2497
          del codice civile, come  modificati  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 2288. Esclusione di diritto. 
              E' escluso di diritto il socio nei confronti del  quale
          sia stata aperta o  estesa  la  procedura  di  liquidazione
          giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. 
              Parimenti e'  escluso  di  diritto  il  socio  nei  cui
          confronti un suo creditore particolare  abbia  ottenuto  la
          liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270." 
              "Art. 2308. Scioglimento della societa'. 
              La  societa'  si  scioglie,  oltre  che  per  le  cause
          indicate    dall'articolo    2272,    per     provvedimento
          dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e
          per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale." 
              "Art. 2497. Responsabilita'. 
              Le societa' o gli enti che,  esercitando  attivita'  di
          direzione   e   coordinamento   di    societa',    agiscono
          nell'interesse  imprenditoriale   proprio   o   altrui   in
          violazione dei principi di corretta gestione  societaria  e
          imprenditoriale delle societa' medesime, sono  direttamente
          responsabili nei  confronti  dei  soci  di  queste  per  il
          pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore  della
          partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
          sociali  per  la  lesione  cagionata   all'integrita'   del
          patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
          il  danno  risulta  mancante  alla   luce   del   risultato
          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento
          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di
          operazioni a cio' dirette (4). 
              Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio. 
              Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento. 
              Nel  caso  di  liquidazione  giudiziale,   liquidazione
          coatta amministrativa e  amministrazione  straordinaria  di
          societa' soggetta  ad  altrui  direzione  e  coordinamento,
          l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal
          curatore o dal commissario liquidatore  o  dal  commissario
          straordinario.".