Art. 383 
 
 
                       Finanziamenti dei soci 
 
    1.  All'articolo  2467,  primo  comma,  del  codice  civile  sono
soppresse  le  parole  «e,  se  avvenuto  nell'anno   precedente   la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituito.». 
 
          Note all'art. 383: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2467  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 2467. Finanziamenti dei soci. 
              Il rimborso dei finanziamenti dei soci a  favore  della
          societa' e' postergato rispetto  alla  soddisfazione  degli
          altri creditori. 
              Ai fini del precedente comma s'intendono  finanziamenti
          dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
          effettuati, che sono stati concessi in un momento  in  cui,
          anche in considerazione del tipo  di  attivita'  esercitata
          dalla   societa',   risulta   un    eccessivo    squilibrio
          dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto  oppure  in
          una  situazione  finanziaria  della  societa'  nella  quale
          sarebbe stato ragionevole un conferimento.".