(Regolamento-art. 593)
 
                              Art. 593. 
 
 
  Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti
pubblici o in valori diversi da restituirsi  nelle  identiche  valute
versate, dai concorrenti alle aste, nonche' quegli altri  di  effetto
temporaneo, che siano autorizzati con istruzioni  da  emanarsi  dalla
direzione generale del tesoro. 
 
  I depositi  dei  concorrenti  alle  aste,  qualora  in  seguito  ad
aggiudicazione  debbano  convertirsi  in  cauzione  definitiva,  sono
passati  fra  quelli  in  amministrazione  della  Cassa  depositi   e
prestiti.