Art. 593. Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti pubblici o in valori diversi da restituirsi nelle identiche valute versate, dai concorrenti alle aste, nonche' quegli altri di effetto temporaneo, che siano autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione generale del tesoro. I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della Cassa depositi e prestiti.