(Regolamento-art. 594)
 
                              Art. 594. 
 
 
  Il ricevimento dei depositi  provvisori  nella  tesoreria  centrale
deve essere  previamente  consentito  dalla  direzione  generale  del
tesoro, e quello dei depositi da farsi  nelle  sezioni  di  tesoreria
dalle delegazioni del tesoro. 
 
  In casi speciali la direzione generale del tesoro  puo'  consentire
il ricevimento  di  depositi  presso  le  sezioni  di  tesoreria,  ma
l'ordine deve essere sempre comunicato alle sezioni stesse per  mezzo
della competente delegazione del tesoro.