(Regolamento-art. 595)
 
                              Art. 595. 
 
 
  Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie i depositi per  adire
alle aste, in qualunque luogo siano indette,  purche'  tale  facolta'
risulti dal corrispondente avviso d'asta e  copia  del  medesimo  sia
comunicata alle delegazioni del tesoro, quando  siffatto  avviso  non
venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.