(Regolamento-art. 596)
 
                              Art. 596. 
 
 
  All'atto  del  ricevimento  dei  valori,  rappresentanti   depositi
provvisori, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da  bollettario
a madre e figlia, avente il suggello  a  secco  del  ministero  delle
finanze ed un numero continuativo  per  ogni  esercizio  e  per  ogni
gestione di tesoriere e di controllore capo. 
 
  Le quietanze debbono indicare: 
 
    1° Il cognome, il nome e la paternita' del depositante o di colui
per conto del quale e' fatto il  deposito;  ovvero  la  qualita'  del
depositante, quando il deposito sia fatto per  conto  della  pubblica
amministrazione; 
 
    2° La causa del deposito; 
 
    3° La quantita' e la specie dei valori depositati,  e  se  questi
consistono in effetti pubblici, la loro qualita',  la  rendita  annua
dei medesimi e la decorrenza di essa ed il capitale nominale. 
 
  Alle  quietanze  di  deposito  e  al  relativo   bollettario   sono
applicabili le disposizioni degli articoli 242 e 249 a 251.