Art. 596. All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente il suggello a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo. Le quietanze debbono indicare: 1° Il cognome, il nome e la paternita' del depositante o di colui per conto del quale e' fatto il deposito; ovvero la qualita' del depositante, quando il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione; 2° La causa del deposito; 3° La quantita' e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualita', la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa ed il capitale nominale. Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli articoli 242 e 249 a 251.