(Regolamento-art. 597)
 
                              Art. 597. 
 
 
  I depositi provvisori in effetti pubblici ed in valori diversi,  da
restituirsi nelle identiche specie versate, ricevuti dalle sezioni di
tesoreria, sono custoditi in  apposita  cassaforte  con  serratura  a
differenti congegni, le chiavi della quale sono tenute dal capo della
sezione di tesoreria e dal delegato del tesoro. 
 
  I depositi della specie eseguiti presso la tesoreria centrale  sono
custoditi nella cassa di riserva. 
 
  Ad ogni introduzione od estrazione intervengono i  detentori  delle
chiavi,  i  quali  convalidano  le   operazioni   avvenute   mediante
l'apposizione della propria  firma  sopra  un  registro,  di  cui  un
esemplare e' conservato entro la cassaforte suddetta.