(Regolamento-art. 598)
 
                              Art. 598. 
 
 
  La restituzione dei depositi provvisori non puo' aver luogo  che  a
seguito di regolare nulla osta  rilasciato  dalla  autorita'  che  ne
ordino' o richiese il ricevimento. 
 
  Tale restituzione e' disposta dalla direzione generale  del  tesoro
per la tesoreria centrale e  dalle  delegazioni  del  tesoro  per  le
sezioni di tesoreria. 
 
  Trattandosi di depositi  di  concorrenti  alle  aste,  l'ordine  di
restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale  preposto  all'asta
abbia confermato, a mezzo di  lettera,  il  suo  nulla  osta  per  la
restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso  sia
conosciuta dal  direttore  generale  del  tesoro  o  dal  capo  della
delegazione del tesoro, nel quale caso la  restituzione  puo'  essere
ordinata in base al solo nulla osta.