Art. 599. La ricevuta per la restituzione integrale del deposito e' apposta sulla quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante. La ricevuta per la restituzione parziale e' apposta su speciali ordinativi emessi dall'autorita' che ha ordinato o richiesto il ricevimento del deposito. In tal caso la quietanza e' ritirata dalla delegazione del tesoro o dal controllore capo che la consegna al tesoriere perche' vi annoti le parziali restituzioni.