(Regolamento-art. 599)
 
                              Art. 599. 
 
 
  La ricevuta per la restituzione integrale del deposito  e'  apposta
sulla quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante. 
 
  La ricevuta per la restituzione parziale  e'  apposta  su  speciali
ordinativi emessi dall'autorita'  che  ha  ordinato  o  richiesto  il
ricevimento del deposito. In tal caso la quietanza e' ritirata  dalla
delegazione del tesoro o dal controllore  capo  che  la  consegna  al
tesoriere perche' vi annoti le parziali restituzioni.