Art. 648 (Liberta' vigilata) Il provvedimento che sottopone una persona alla liberta' vigilata e' trasmesso a cura del cancelliere del giudice che l'ha emesso al giudice di sorveglianza, il quale puo' richiedere copia degli atti processuali che gli occorrono. Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 232 del codice penale, il giudice di sorveglianza designa le persone o l'istituto a cui deve essere affidato il minore o l'infermo di mente. Il giudice di sorveglianza, in base agli atti del procedimento e alle informazioni che reputi di assumere anche per mezzo dell'Autorita', di pubblica sicurezza, stabilisce le prescrizioni alle quali deve essere sottoposto il vigilato a norma dell'articolo 228 del codice penale.