(Codice di procedura penale-art. 648)
 
                              Art. 648 
 
                         (Liberta' vigilata) 
 
  Il provvedimento che sottopone una persona alla  liberta'  vigilata
e' trasmesso a cura del cancelliere del giudice che  l'ha  emesso  al
giudice di sorveglianza, il quale puo' richiedere  copia  degli  atti
processuali che gli occorrono. 
 
  Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 232  del  codice
penale, il giudice di sorveglianza designa le persone o l'istituto  a
cui deve essere affidato il minore o l'infermo di mente. 
 
  Il giudice di sorveglianza, in base agli atti  del  procedimento  e
alle  informazioni  che  reputi   di   assumere   anche   per   mezzo
dell'Autorita', di pubblica  sicurezza,  stabilisce  le  prescrizioni
alle quali deve essere sottoposto il vigilato a  norma  dell'articolo
228 del codice penale.