(Codice di procedura penale-art. 649)
 
                              Art. 649 
 
(Comunicazione delle prescrizioni e carta precettiva per il vigilato) 
 
  Copia delle prescrizioni del giudice di sorveglianza e'  comunicata
all'Autorita' di pubblica sicurezza e agli istituti  o  alle  persone
incaricati della vigilanza. 
 
  Le prescrizioni sono trascritte in  una  carta  precettiva  che  e'
consegnata all'interessato, facendogli obbligo di  conservarla  e  di
presentarla  ad  ogni  richiesta  dell'Autorita'.  Della  consegna  e
dell'obbligo fatto all'interessato si compila processo verbale. 
 
  La vigilanza deve essere esercitata in ogni caso  in  modo  da  non
rendere malagevole alla persona sottoposta alla liberta' vigilata  di
attendere al lavoro con la necessaria tranquillita'. Per l'osservanza
di questa disposizione l'interessato puo' far reclamo al  giudice  di
sorveglianza.