Art. 649 (Comunicazione delle prescrizioni e carta precettiva per il vigilato) Copia delle prescrizioni del giudice di sorveglianza e' comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza e agli istituti o alle persone incaricati della vigilanza. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che e' consegnata all'interessato, facendogli obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'Autorita'. Della consegna e dell'obbligo fatto all'interessato si compila processo verbale. La vigilanza deve essere esercitata in ogni caso in modo da non rendere malagevole alla persona sottoposta alla liberta' vigilata di attendere al lavoro con la necessaria tranquillita'. Per l'osservanza di questa disposizione l'interessato puo' far reclamo al giudice di sorveglianza.