(Codice di procedura penale-art. 650)
 
                              Art. 650 
 
(Provvedimenti speciali per la liberta' vigilata di  minorenni  o  di
                          infermi di mente) 
 
  Nei casi indicati nell'articolo 232 del codice penale,  il  giudice
di sorveglianza, nel prescrivere con  decreto  che  il  condannato  o
prosciolto da sottoporsi a  liberta'  vigilata  sia  affidato  ad  un
congiunto o ad un'altra  persona  o  ad  un  istituto  di  assistenza
sociale, impone alla persona o all'ente che ha assunto  l'obbligo  di
vigilanza di provvedere, se si tratta di minore, anche all'educazione
morale di lui. 
 
  In  ogni  caso  puo'  prescrivere,  con   lo   stesso   decreto   o
successivamente, obblighi particolari inerenti sia alla custodia  sia
al trattamento anche educativo della persona da vigilare. 
 
  Dell'atto di affidamento si compila processo  verbale,  in  cui  la
persona o il rappresentante dell'ente dichiara di assoggettarsi  agli
obblighi imposti col decreto. 
 
  Nel  caso  di  trasgressione  agli  obblighi  di  vigilanza  e   di
educazione o  agli  obblighi  particolari  imposti  col  decreto,  la
persona o l'ente puo' essere condannato al pagamento, a favore  della
Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.