Art. 650 (Provvedimenti speciali per la liberta' vigilata di minorenni o di infermi di mente) Nei casi indicati nell'articolo 232 del codice penale, il giudice di sorveglianza, nel prescrivere con decreto che il condannato o prosciolto da sottoporsi a liberta' vigilata sia affidato ad un congiunto o ad un'altra persona o ad un istituto di assistenza sociale, impone alla persona o all'ente che ha assunto l'obbligo di vigilanza di provvedere, se si tratta di minore, anche all'educazione morale di lui. In ogni caso puo' prescrivere, con lo stesso decreto o successivamente, obblighi particolari inerenti sia alla custodia sia al trattamento anche educativo della persona da vigilare. Dell'atto di affidamento si compila processo verbale, in cui la persona o il rappresentante dell'ente dichiara di assoggettarsi agli obblighi imposti col decreto. Nel caso di trasgressione agli obblighi di vigilanza e di educazione o agli obblighi particolari imposti col decreto, la persona o l'ente puo' essere condannato al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.