Art. 651 (Provvedimenti in caso d'irreperibilita' del vigilato) Qualora per l'irreperibilita' dell'interessato dichiarata nei modi indicati nell'articolo 645 non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'articolo 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'articolo 231 del codice penale. L'Autorita' di pubblica sicurezza nel caso predetto puo' in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di liberta' vigilata. L'arresto e' mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza.