(Codice di procedura penale-art. 651)
 
                              Art. 651 
 
       (Provvedimenti in caso d'irreperibilita' del vigilato) 
 
  Qualora per l'irreperibilita' dell'interessato dichiarata nei  modi
indicati nell'articolo 645 non sia stato  possibile  consegnargli  la
carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'articolo 649,  il
giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico  ministero  per
le sue richieste in ordine ai  provvedimenti  indicati  nell'articolo
231 del codice penale. 
 
  L'Autorita' di pubblica sicurezza nel caso predetto  puo'  in  ogni
tempo procedere  all'arresto  della  persona  in  stato  di  liberta'
vigilata. L'arresto e' mantenuto fino al provvedimento del giudice di
sorveglianza.